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Apertura Scuola dell'Infanzia


La Costituzione della Repubblica italiana (art. 33) detta le norme generali sull’istruzione. Enti e privati hanno il diritto di istituire istituti di educazione senza oneri per lo Stato.
Una fase delicata è quella della ricerca dei locali da adibire a scuola dell’infanzia. Ovviamente una scuola dell’infanzia deve ad ogni costo rispettare tutte quelle norme in materia di urbanistica, sicurezza ed igiene. Non basta pensare che una scuola sufficientemente arieggiata e luminosa e magari dotata di un ampio giardino può essere considerata locale idoneo all’accoglienza di giovani utenti. Sono molteplici gli accorgimenti e le condizioni che il gestore di una scuola dell’infanzia deve osservare e rispettare con l’accortezza del “buon padre di famiglia”, sia per l’istituzione della scuola sia nel suo mantenimento.
In primo luogo i locali da adibire a scuola dell’infanzia, debbono necessariamente avere la destinazione d’uso di scuola dell’infanzia e per questo è necessario, nel caso in cui il locale non abbia tale destinazione, che il gestore faccia domanda di variazione della destinazione d’uso al Dipartimento Edilizia Privata del Comune dove è ubicato il locale. Anche il certificato di agibilità dei locali deve essere richiesto al Comune nel caso in cui l’edificio ne fosse sprovvisto.
Successivamente, il gestore dovrà chiedere il nulla osta igienico-sanitario alla A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) di competenza con apposita istanza corredata da due copie della planimetria dei locali e della relazione tecnica con le modalità di approvigionamento idrico e allontanamento dei rifiuti. La A.S.L. previo accertamento ispettivo rilascerà il nulla osta igienico-sanitario che non sarà mai soggetto di rinnovo sempre ché non mutino le condizioni strutturali dell’edificio o la titolarità della scuola.
Nel caso in cui la scuola superi il limite di cento bambini iscritti, è necessario anche richiedere ed ottenere dai Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi.
Ai sensi del D.Lgs. 626/94 (sicurezza nei luoghi di lavoro) il gestore deve nominare il responsabile della sicurezza e comunicare tale nomina alla A.S.L. (Rep. Medicina del Lavoro) di competenza e all’Ufficio Provinciale del Lavoro. Tra i lavoratori deve essere anche essere nominato il rappresentante per la sicurezza. Il Gestore, sempre con l’accortezza del buon padre di famiglia, deve mettere in pratica tutte quelle condizioni che possano tenere lontano ed evitare rischi da infortunio sia per i lavoratori che per i piccoli utenti. Il Decreto 626 prevede infatti che venga redatto il Documento di valutazione dei rischi che individui i rischi possibili nella scuola e nelle varie procedure di lavoro e allo stesso tempo individuare e mettere in atto tutte le procedure per rendere vani gli infortuni sul lavoro.
Se la scuola vorrà dotarsi di una cucina per offrire il servizio di refezione scolastica è opportuno che la scuola sia idoneamente fornita di una cucina con annesso bagno e spogliatoio per la cuoca e un locale da adibire solo all’uso di refettorio. Il Comune sarà l’Ente preposto che rilascerà l’autorizzazione alla refezione.
Anche per la refezione è previsto un piano di autocontrollo, eseguito col metodo H.A.C.C.P., ai sensi del D.lgs. 155/97.

 
Documentazione necessaria ai fini dell'apertura di una scuola dell'infanzia
 
 
Legge n. 27 del 3 febbraio 2006
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di scuola, università...omissis..."

 
 
D. M. 29 novembre 2007, n. 267
Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27"

 
 
D.M. 10 ottobre 2008, n. 83
Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 "Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento"

 
 
Domanda di riconoscimento della parità scolastica


D. M. 29 novembre 2007, n. 263
Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27"

 
 
D.M. 10 ottobre 2008, n. 82
Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 263 "Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie"

 
 
Domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie


Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Art. 353 - Soggetto gestore


Modello G per cambio gestione

 

 

Aree Tematiche Sezione Primavera

Sezioni primavera - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

http://www.pubblica.istruzione.it/sezioni_primavera.shtml

Sezioni primavera - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

http://www.puglia.istruzione.it/news/sez_primavera.shtml

 

La Fism di Lecce in collaborazione con la Fism nazionale e la Fism di Roma ha programmato per l’A.S. 2010/2011 7 corsi-progetti di formazione finanziati dal Fonder (Fondo Enti Religiosi). 2 corsi sono destinati ai dirigenti, 4 ai docenti e 1 mira a perfezionare le competenze informatiche orientate alla didattica.

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