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Statuto Provinciale


TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1. Costituzione e durata
1 - La Federazione delle Scuole Materne della Provincia di Lecce (che assume la denominazione FISM Lecce, Federazione Italiana Scuole Materne - Provincia di Lecce) è l'organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle scuole materne/dell’infanzia non statali, paritarie e non, operanti nella Provincia di Lecce che si qualificano autonome e orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità dei bambini e delle bambine, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita. La Federazione aderisce alla F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne (Fondata a Roma il 1° marzo 1974) ed alla FISM Regionale Puglia. L’associazione non ha fini di lucro.
2 - La sua durata è illimitata. La sua sede è in Lecce.
3 - Le scuole materne/dell’infanzia aderenti alla Federazione possono promuovere aggregati e distinti servizi di accoglienza per bambini di età inferiore a quella prevista per l’ammissione alla scuola dell’infanzia nell’ambito del sistema di servizi per la prima infanzia.

Art. 2. Obiettivi
La Federazione, con riferimento al Magistero della Chiesa, fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U., della Comunità Europea sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana.

Art. 3. Struttura della Federazione e contenuti del patto federativo
1 - La Federazione ha struttura democratica. I componenti gli Organi della Federazione prestano la propria attività istituzionale in modo volontario e gratuito. E’ esclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, tra le scuole aderenti, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.
2 - Alla Federazione aderiscono le singole scuole materne/dell’infanzia autonome operanti nella Provincia di Lecce tramite il rappresentante legale dell’Ente gestore o suo delegato.
3 - Per far parte della Federazione, la singola scuola materna/dell’infanzia deve presentare domanda di ammissione; la domanda deve contenere l’impegno a rispettare lo Statuto della Federazione e le delibere degli Organi federali; l’impegno al versamento delle quote sociali; l’accettazione dei fini e degli scopi della Federazione. L’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale.
4 - L’adesione di una scuola alla FISM è incompatibile con l’adesione ad altre associazioni di categoria, escluse FIDAE e AGIDAE.

Art. 4. Scopi e strumenti
1 - La Federazione si propone fini di servizio, coordinamento, tutela e rappresentanza delle scuole materne aderenti.
In particolare:
a) promuove ed aiuta la costituzione di nuove scuole materne/dell’infanzia autonome e di nuovi servizi all’infanzia;
b) procura alle scuole aderenti direttamente o indirettamente servizi, assistenza pedagogica, didattica, legale, finanziaria ed amministrativo-fiscale;
c) promuove occasioni di approfondimento dell’ispirazione cristiana delle scuole;
d) predispone opportuni mezzi d'informazione destinati alle scuole aderenti;
e) rappresenta le scuole aderenti nei rapporti con le autorità civili, religiose, giudiziarie ed amministrative;
f) favorisce la qualificazione e la formazione permanente di quanti operano nella scuola materna/dell’infanzia, mediante proprie iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
g) sollecita, con adeguata azione ai diversi livelli, procedimenti legislativi ed interventi economici a favore delle scuole aderenti;
h) informa e sensibilizza l'opinione pubblica intorno al servizio reso dalle scuole materne/dell’infanzia aderenti.
2 - La Federazione realizza i suoi scopi con gli strumenti più idonei, tra i quali centri servizi, la stampa di libri e pubblicazioni, la produzione e la distribuzione di stampati e strumenti multimediali.
3 - La Federazione garantisce alle scuole aderenti la propria autonomia statutaria ed amministrativa, ne rispetta e difende la autonomia patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica.

Art. 5. Cessazione di appartenenza alla Federazione
1 - Le singole scuole materne/dell’infanzia aderenti cessano di far parte della Federazione:
a) per chiusura della scuola;
b) per rinuncia comunicata per iscritto alla Federazione con un preavviso di almeno tre mesi;
c) per il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 3;
d) per cancellazione deliberata dal competente organo a seguito di inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi statutari; contro la cancellazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
2 – La scuola dimissionaria non ha diritto al rimborso delle quote versate ed è tenuto a versare quelle dovute per l’esercizio in corso.

Art. 6. Comunità educativa
La Federazione promuove la partecipazione dei genitori dei bambini iscritti, degli educatori e degli operatori nella singola scuola materna/dell’infanzia.

Art. 7. Consulente ecclesiastico
L'Autorità ecclesiastica provvede alla nomina di un Consulente ecclesiastico.

Art. 8. Patrimonio sociale
Il patrimonio della Federazione è costituito:
- dalle quote associative delle scuole aderenti;
- da eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- da eventuali proventi di gestione;
- da lasciti, acquisti, donazioni, beni mobili ed immobili.

Art. 9. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Federazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo sottopone all'Assemblea provinciale per l'approvazione, entro quattro mesi, il rendiconto consuntivo e il preventivo.

TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10. Organi della Federazione Provinciale
Organi della Federazione sono:
- l'Assemblea Provinciale della Federazione è composta dal rappresentante di ogni scuola aderente o suo delegato. Partecipano con diritto di voto anche i componenti del Consiglio direttivo in carica.
- il Consiglio Direttivo, composto da 3 a 5 componenti eletti dall'Assemblea provinciale e dal Consulente Ecclesiastico e dai Consiglieri nazionali residenti nella provincia;
- il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti;
- il Collegio dei Probiviri, composto da tre componenti.

 

L'Assemblea provinciale

Art. 11. L’Assemblea provinciale:
- approva il Regolamento provinciale proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il piano annuale di attività e il preventivo e il consuntivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni;
- elegge il Collegio dei Probiviri, ogni quattro anni;
- elegge i delegati per il Congresso Nazionale;
- delibera circa le modifiche dello statuto e lo scioglimento anticipato della Federazione.

Art. 12. L'Assemblea provinciale si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria. Su richiesta di un terzo degli associati, o per deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere convocata in sessione straordinaria secondo necessità.
La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, con il relativo Ordine del Giorno, deve essere fatta per iscritto almeno 15 giorni prima e deve essere inviata a tutti gli associati con lettera o con altro mezzo idoneo a farne conoscere il contenuto.
La convocazione ed il verbale dell’Assemblea elettiva delle cariche sociali - da effettuarsi comunque alla presenza di un componente la Segreteria nazionale o di un incaricato della stessa - devono essere inviati alla FISM nazionale da parte rispettivamente del Presidente “uscente” e del Presidente “entrante”.
Le riunioni dell’Assemblea provinciale sono presiedute dal Presidente provinciale della Federazione.
L'adunanza è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
Gli associati possono essere rappresentati da delegati di altre scuole materne/dell’infanzia aderenti, con delega scritta, ogni scuola aderente non può rappresentare più di un’altra scuola aderente.

Art. 13. Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei componenti dell'Assemblea provinciale con apposita deliberazione, preventivamente iscritta all'ordine del giorno, da parte dell'Assemblea provinciale sia ordinaria che straordinaria, presenti non meno dei due terzi degli associati e con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.

 

Il Consiglio Direttivo

Art. 14. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni trimestre e:
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea provinciale;
- accetta l’adesione delle scuole che ne fanno richiesta ai sensi dell’art. 3 comma 3 e dichiara la cessazione degli associati a norma dell’art. 5;
- determina le quote associative annuali;
- predispone il piano annuale di attività;
- redige il preventivo e il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale;
- delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- delibera le convocazioni ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
- predispone il regolamento interno e le modifiche da sottoporre all'Assemblea provinciale;
- svolge una funzione di riferimento e di coordinamento delle scuole aderenti;
- sollecita aiuti finanziari e sovvenzioni da parte di Enti pubblici e privati in favore degli associati;
- promuove iniziative di carattere pedagogico-didattico, assistenziale, amministrativo, economico e religioso ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento della Federazione e delle scuole aderenti.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario-Tesoriere.
Il Consiglio direttivo può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti nelle diverse materie.
Il Consiglio Direttivo è responsabile dinnanzi all'Assemblea provinciale.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi su convocazione del Presidente provinciale.
Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente provinciale su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione dovrà avvenire entro un mese dalla richiesta.
Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 17.
Nel caso di dimissioni o di vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti; in mancanza di non eletti per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea nella successiva adunanza.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo il Presidente provinciale rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione con l'obbligo di convocare l'Assemblea provinciale entro tre mesi.

 

Il Presidente provinciale

Art. 18. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione. Egli gode di tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; vigila e dirige l'attività della Federazione; convoca l'Assemblea; firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio; emette e firma i mandati di pagamento; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica, da parte di questo, alla riunione successiva.
Il Presidente può delegare permanentemente alcune proprie funzioni al Vice-presidente o ad altro componente del Consiglio. In sua assenza le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice-presidente ad esclusione delle funzioni già delegate.

 

Il Segretario-Tesoriere

Art. 19. Il Segretario-tesoriere redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza; dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea provinciale su incarico del Presidente provinciale; è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri; cura le entrate e le uscite della Federazione, provvede e conserva i libri dell'ufficio, riscuote e quietanza i contributi ordinari e straordinari e provvede al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria controfirmando i mandati emessi dal Presidente provinciale, o dal suo delegato; cura l'inventario dei beni della Federazione provinciale; predispone il preventivo e il consuntivo da presentare all'esame del Consiglio; espleta tutte le pratiche che per legge riguardano l'attività della Federazione.

 

Il Collegio dei Probiviri

Art. 20.
Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo e senza formalità di procedura tutte le eventuali controversie tra gli Associati, relative al rapporto associativo, o tra essi e l’Associazione.
I componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

 

Scioglimento e liquidazione della Federazione

Art. 21. Per lo scioglimento della Federazione è necessario la convocazione di un'apposita Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi dei rappresentanti degli associati e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della maggioranza assoluta degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio Direttivo, nella pienezza dei poteri e non in regime di prorogatio, o da un terzo degli associati.

Art. 22. In caso di scioglimento il patrimonio della Federazione residuato dalla liquidazione viene devoluto ad Associazione/i aventi finalità analoghe. I criteri e le modalità di devoluzione sono adottati dall'Assemblea insieme alla delibera che stabilisce l'estinzione della Federazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

Art. 23. Norme conclusive
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale della FISM ed alle norme della legge italiana in materia di associazioni

 

La Fism di Lecce in collaborazione con la Fism nazionale e la Fism di Roma ha programmato per l’A.S. 2010/2011 7 corsi-progetti di formazione finanziati dal Fonder (Fondo Enti Religiosi). 2 corsi sono destinati ai dirigenti, 4 ai docenti e 1 mira a perfezionare le competenze informatiche orientate alla didattica.

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